Skip to main content
Orfanotrofio Children Center Mayungu Onlus

O.N.L.U.S.

Accertata la rispondenza del proprio Statuto, della propria organizzazione e delle proprie attività ai requisiti di legge, Children Center Mayungu ha acquisito la qualifica di O.N.L.U.S. presentato il documento di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Provinciale di Grosseto, il 10 febbraio 2006 – Atto n° 563.

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Sono considerate O.N.L.U.S (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative di utilità sociale i cui statuti o atti costitutivi prevedano in maniera direttamente espressa lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:

  • assistenza sociale e socio sanitaria
  • assistenza sanitaria
  • beneficienza
  • istruzione
  • formazione
  • sport dilettantistico
  • tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
  • tutela e valorizzazione dell’ambiente
  • promozione della cultura e dell’arte
  • tutela dei diritti civili
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale

Caratteristica saliente è che l’obiettivo statutario preveda espressamente l’esclusivo perseguimento di finalità e solidarietà sociale, con svolgimento di attività a favore di terzi. Inoltre gli atti istitutivi devono prevedere il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle direttamente loro connesse, il divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili e disavanzi di gestione, l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di associazione. Sono altresì escluse forme anomale d’iscrizione (tipo iscrizioni temporanee), il diritto di voto condizionato (ad esclusione dei minorenni), e l’obbligo di introdurre nella denominazione la sigla Onlus.

Per le tipologie istruzione, assistenza sanitaria, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili si considerano esistenti le finalità sociali quando le attività siano rese nei confronti di terzi (come persone svantaggiate, o componenti di collettività estere) e non dei soci, fondatori, organi amministrativi di controllo, coloro i quali operino su mandato dell’organizzazione.